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Intercettazioni telefoniche: cosa dice la legge

Approfondimento – Cosa sono realmente le intercettazioni telefoniche, che cosa permettono di scoprire, come vengono eseguite e perché finiscono sui giornali.

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Ormai è diventata un’abitudine consolidata: succeda quel che succeda là fuori, ogni due mesi in Parlamento si deve discutere di intercettazioni telefoniche. Ma cosa sono realmente le intercettazioni telefoniche? Che cosa permettono di scoprire? Come vengono eseguite? E come mai finiscono sui giornali? Qui di seguito trovate le risposte a queste e molte altre domande.

Le informazioni che trovate in questo articolo provengono dalla mia attività quotidiana (sono un consulente tecnico e assisto gli avvocati penalisti proprio su questo tema e su altri a esso collegati) e da questi due libri: Le intercettazioni sulle reti cellulari di Giovanni Nazzaro (Edizioni Mattioli 1885, ISBN 978-88-6261-111-4, 125 Pagine, 30 euro – IBS, BOL, Amazon) e C’era una volta l’intercettazione di Antonio Ingroia (Edizioni Stampa Alternativa, ISBN 978-88-62222-092-7, 172 Pagine, 14 euro – IBS, BOL, Amazon). Sul web potete trovare il sito di ELISS, l’associazione di cui Giovanni Nazzaro è presidente ed il sito della rivista pubblicata da ELISS.

Potete trovare molte informazioni tecniche e giuridiche anche su Wikipedia, sia su quella in lingua inglese (parte tecnica) che su quella in italiano (parte giuridica). Nell’articolo fornisco i link più interessanti. I primi due link sono ovviamente questi: Intercettazione telefonica e Lawful interception.

La legge

A differenza di quello che avviene in molti altri paesi, in Italia le forze dell’ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Postale, etc.) godono di pochissimo potere discrezionale e, salvo rari casi, non possono avviare o gestire un indagine di propria iniziativa. Le indagini di polizia vengono avviate e coordinate dalla Procura della Repubblica, nella figura del Procuratore Generale o di un Sostituto Procuratore. In entrambi i casi si tratta di un Magistrato Inquirente, non di un poliziotto.

Il Procuratore, a sua volta, non ha assolutamente nessun potere discrezionale riguardo alle indagini: nel momento in cui viene a conoscenza di un reato è tenuto, per legge, ad avviare un’indagine. Diversamente finisce in galera per omissione di atti d’ufficio. Questa è la famosa “obbligatorietà dell’azione penale”.

Durante l’indagine il Procuratore agisce sotto il controllo del Giudice per le Indagini Preliminari e al termine dell’indagine presenta le sue tesi al Giudice per l’Udienza Preliminare, che decide se rinviare l’imputato a giudizio o se archiviare il caso. Se la tesi del Procuratore viene considerata abbastanza solida, il caso viene passato al Pubblico Ministero che rappresentarà l’accusa (lo Stato) in tribunale.

Salvo rari casi, tutti i processi penali (quelli in cui si rischia la galera) si celebrano davanti ad un collegio giudicante formato da un giudice titolare e da due giudici “a latere”. Per i casi di omicidio e cose simili si celebrano addirittura davanti alla famosa “corte d’assise” formata da due giudici “togati” (due magistrati di professione) e da sei “giudici popolari” (semplici cittadini scelti a caso nelle liste elettorali). In Italia, una sentenza diventa “esecutiva”, e quindi si può finalmente mettere in galera il malfattore, solo al termine del terzo e ultimo grado di giudizio (la Corte di Cassazione).

Se questo vi sembra un sistema bizantino e iper-garantista, siete in buona compagnia. Praticamente tutti gli studiosi di diritto ritengono che il sistema giudiziario italiano sia tra i primi al mondo per livello di garantismo e per complessità, soprattutto per quanto riguarda la parte penale.

All’interno di questo schema, le intercettazioni entrano in gioco solo quando esiste un fondato sospetto che una persona possa utilizzare il telefono, la posta elettronica o altri mezzi di comunicazione per portare a termine il suo piano criminoso. In altri termini, in Italia non si possono fare intercettazioni “a caso”.

Non si possono nemmeno fare “monitoraggi” generici nella speranza di “beccare” qualcuno mentre organizza una rapina. Si può procedere a una intercettazione solo quando esistono delle fondate ragioni per pensare che l’Indagato usi il telefono per il proprio “business” criminale e solo quando il reato ipotizzato è di una certa gravità.

Per avviare una intercettazione è necessario l’ordine del Giudice per le Indagini Preliminari, che solitamente agisce su richiesta del Procuratore della Repubblica o di un suo Sostituto. L’intercettazione iniziale può avvenire solo sullo specifico numero telefonico per cui è stata richiesta e non può durare più di 15 giorni. Se durante questo periodo vengono raccolte delle “notizie di reato” o degli “indizi di reato” di un certo valore, allora l’intercettazione può essere protratta per altri 15 giorni (e poi altri 15, ad infinitum) ed allargata ad altre utenze telefoniche, diversamente viene terminata.

Il materiale raccolto durante le intercettazioni è coperto da segreto istruttorio fino al momento in cui viene depositato presso la Cancelleria del Tribunale insieme al resto delle prove a carico e insieme alla richiesta di rinvio a giudizio. A quel punto diventa pubblico. Sia gli avvocati della Difesa che qualunque privato cittadino (o giornalista) possono richiederne una copia.

Il fatto che tutto il materiale raccolto dall’Accusa sia di pubblico dominio è la conseguenza di un principio di Diritto universalmente riconosciuto e che serve a proteggere l’Imputato. Se così non fosse, si potrebbero celebrare processi farsa “a porte chiuse” alla maniera di Stalin. In questo modo, invece, l’Imputato può sapere di cosa viene accusato e può difendersi pubblicamente.

Questa situazione è molto diversa da quanto avviene in molti altri paesi. Ad esempio, negli Stati Uniti (e in quasi tutti i paesi di lingua inglese) la Polizia può avviare un’indagine di sua iniziativa e può mettere in atto una intercettazione telefonica senza nessun mandato di un Giudice. Può tranquillamente fare intercettazioni “a caso” e può svolgere “monitoraggi” di vario tipo. Addirittura, in alcuni casi, possono eseguire delle intercettazioni telefoniche anche moltissimi altri “enti” che non hanno nulla a che fare con la Polizia.

Ecco come Antonio Ingroia spiega nel suo libro la situazione che esiste in USA e UK: “Ebbene, negli Stati Uniti, le intercettazioni sono consentite non solo per i reati più gravi, di competenza dell’FBI, ma anche per i reati previsti dai singoli stati, per cui le intercettazioni possono essere disposte dal procuratore federale, dal procuratore di ciascuno stato, dalle polizie locali e persino dalle polizie municipali (che corrispondono ai nostri vigili urbani!). Per non parlare dei corpi antiterrorismo e persino dalle autorità di controllo della Borsa!”

“In Gran Bretagna, poi, il potere di ordinare delle intercettazioni, senza che sia necessaria l’autorizzazione di un Giudice, è riconosciuto ai Servizi Segreti, a tutte le articolazioni della Polizia e a una selva di enti pubblici che vanno dagli istituti finanziari, ai direttori degli istituti di pena, fino addirittura ad uffici postali e pompieri!”

Quello che si vede in telefilm come NCIS o CSI è effettivamente la pratica quotidiana in molti paesi di lingua inglese ma, in qualunque paese europeo, porterebbe i poliziotti dritto in galera per abuso di potere.

Tutti gli osservatori sono concordi nel ritenere l’Europa un “faro nella notte” per quello che riguarda la protezione del cittadino dalle intercettazioni e l’Italia viene da sempre considerato il paese più garantista d’Europa da questo punto di vista. Questo avviene già da molto, molto prima che si iniziasse a parlare di riforma della legge sulle intercettazioni.

Un’ultima parola sulle intercettazioni dei parlamentari. In Italia è vietato porre sotto intercettazione il telefono di un parlamentare (e quindi anche quello di un Ministro o di un altro esponente del Governo e delle Istituzioni, come il Presidente della Repubblica). Nemmeno un Giudice può ordinare una intercettazione di questo tipo.

Ma, allora, com’è possibile che appaiano sui giornali le intercettazioni del Presidente del Consiglio, dei suoi Ministri e di altri Parlamentari? Questo avviene perché questi parlamentari si intrattengono in conversazioni compromettenti con loschi figuri che non godono della loro stessa prerogativa. Quando questi malviventi vengono rinviati a giudizio, i materiali raccolti a loro carico devono essere resi pubblici per permettere loro di difendersi pubblicamente. Il Giudice non potrebbe fare diversamente nemmeno se lo volesse.

Si noti che solo in Italia è vietato intercettare i parlamentari. In tutto il resto d’Europa, ed in gran parte del mondo (USA, Canada, Australia, Giappone, persino in Russia, etc.), un parlamentare è un semplice cittadino agli occhi della Magistratura e quindi non gode di nessuna protezione in più rispetto al normale “Signor Rossi”. La famosa “immunità parlamentare”, inoltre, salva il parlamentare solo dalle conseguenze delle azioni che compie nello svolgimento delle sue funzioni, non dalle conseguenze delle sue azioni criminali.

Si noti anche che il contenuto delle intercettazioni telefoniche (che siano rilevanti o meno ai fini dell’indagine, che riguardino privati cittadini o parlamentari) viene considerato di pubblico dominio in praticamente tutti i paesi del mondo alla sola condizione che le intercettazioni siano state depositate come atti in un processo.

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